Tre sono le questioni sulle quali la giurisprudenza di merito e legittimità ha rivolto principalmente la propria attenzione.
Si tratta, nello specifico:
1. della esatta individuazione della “residenza abituale del minore” – importante in ordine alla corretta determinazione del luogo ove il minore, in caso di ordine di rimpatrio, dovrà essere riportato.
Si vedano: Cass. civ. Sez. I, Sent. 16-06-2011, n. 13241; Cass. civ. Sez. I, Sent. 10-06-2011, n. 12740; Cass. civ. Sez. I, Sent. 21-03-2011, n. 6345; Cass. civ. Sez. I, Sent. 21-03-2011, n. 6319; Cass. civ. Sez. I, Sent. 07-01-2011, n. 277; Cass. civ. Sez. I, Sent. 12-01-2010, n. 252.
2. dell’onere della prova relativo alla sussistenza del “fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, ai pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile” (art. 13, lett. b, Conv. dell’Aja 1980).
In proposito: Cass. civ. Sez. VI, Ord., 05-10-2011, n. 20365; Cass. civ. Sez. I, Sent., 16-06-2011, n. 13241; Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-01-2009, n. 1741; Cass. civ. Sez. I, 15-02-2008, n. 3798; Cass. civ. Sez. I, 31-10-2007, n. 22962.
3. della obbligatorietà, rectius, non obbligatorietà, o dell’opportunità (o meno) dell’”audizione del minore” – tale incombente appare particolarmente rilevante poiché, ai sensi dell’art. 13, comma secondo, Conv. dell’Aja 1980, “L’Autorità giudiziaria o amministrativa può … rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un’età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere“.
Sull’argomento: Cass. civ. Sez. I, Sent. 11-08-2011, n. 17201; Cass. civ. Sez. I, Sent., 16-06-2011, n. 13241; Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 21-10-2009, n. 22238; Cass. civ. Sez. I, 27-05-2008, n. 13829; Cass. civ. Sez. I, 04-07-2003, n. 10577.