Cittadinanza Iure Sanguinis & per mancanza di turno presso i Consolati

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CITTADINANZA IURE SANGUINIS PER LINEA MATERNA & PER MANCANZA DI TURNO PRESSO I CONSOLATI

Solo nel 2022 lo Studio ha iscritto 87 ricorsi per il riconoscimento della cittadinanza italiana, assistendo 710 persone.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato incostituzionale l’art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione.

In seguito all’intervento appena citato della Corte Costituzionale, l’equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza è stato affermato a livello normativo prima con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983, art. 5 (“E’ cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”), poi dall’art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale chiarisce che “è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”.

Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli.

Questo è l’orientamento seguito dal Ministero dell’Interno, ma la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, ha riconosciuto il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
La Circolare del Ministero dell’Interno K.28.1 dell’8 aprile 1991 illustra il procedimento per ottenere la cittadinanza iure sanguinis, i requisiti, i documenti e le modalità di presentazione dell’istanza.

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